Il giudizio negativo formulato dal Consiglio di Classe al termine dell’anno scolastico, dal punto di vista giuridico costituisce dispiego di “discrezionalità tecnica” non censurabile da parte del Giudice amministrativo se non nei limiti in cui tale sindacato è consentito.
Di seguito si riportano alcuni precedenti giurisprudenziali volti a dimostrare come il Giudice Amministrativo possa travolgere l’esito infausto di fine anno di uno studente ammettendolo alla classe successiva, sempre che sussistano i presupposti che possano condurre ad un simile epilogo.
Come è stato ripetutamente affermato in molte pronunce dei Tar, in caso di non ammissione alla classe successiva dello studente a seguito di delibera del Consiglio di Classe, la promozione conseguita dall’alunno ammesso alla classe successiva con riserva da parte del giudice amministrativo (in sede cautelare, ovvero d’urgenza) assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal Consiglio di classe e determina di conseguenza l’improcedibilità del ricorso avverso l’originario diniego di ammissione, presupponendo la promozione alla classe superiore una valutazione positiva dell’allievo che si fonda su di un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, onde il giudizio favorevole integra una circostanza esterna e sopravvenuta, capace di assorbire gli effetti di quella precedente (non ammissione), perché pienamente satisfattiva dell’interesse sostanziale fatto valere e insuscettibile di automatica caducazione a seguito dell’eventuale ripristino del giudizio di non ammissione oggetto di iniziale impugnativa ( sent. N. 266/2011 Tar Emilia Romagna).
In un altro caso cui sono riconducibili molte situazioni, il Tar Puglia ebbe a sentenziare che,” nella considerazione delle condizioni di salute dello studente, a fronte di risultati affatto disastrosi se valutati con riferimento all’intero anno scolastico, il Collegio dei docenti avrebbe potuto e dovuto approfondire la possibilità di sospendere il giudizio con attribuzione di debiti, magari avuto riguardo anche al curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, posto che la scuola deve perseguire l’obiettivo della formazione (e non già la punizione), con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto”. Il ricorso presentato dai genitori di un’alunna in condizioni di salute particolari è stato favorevolmente accolto.
Il Tar Molise, recentemente, in relazione ad un caso di DSA, ha statuito che “ l’obbligo prescritto dall’art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 di adottare, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, non riguarda soltanto i criteri di valutazione ma, ancor prima, le modalità di somministrazione delle forme di verifica e ciò con particolare riferimento ai tempi di esecuzione ed alla strutturazione delle prove; – siffatte modalità, nel caso di specie, non risultano soddisfatte; ne discende che il pur significativo sforzo prodotto dal consiglio di classe in sede di giudizio di non ammissione, non consente di ritenere il giudizio negativo immune dalle censure appuntate dai ricorrenti, stante l’evidente incidenza sul livello di apprendimento raggiunto (nella specie insufficiente), dispiegata da una metodologia didattica non adeguata alla condizione soggettiva del minore affetto da disturbi da DSA, in quanto priva di strumenti didattici di supporto adeguati, nonché di misure compensative e dispensative idonee, con particolare riferimento alle metodiche di verifica (in relazione, ad es., ai tempi di esecuzione e alle modalità semplificate di esecuzione delle prove scritte); – la mancanza del profilo dinamico-funzionale non può essere considerato una giustificazione per il ritardo impiegato dall’Amministrazione nella cura del percorso didattico speciale, poiché l’Amministrazione avrebbe potuto procurarsi tale documentazione, rivolgendosi al competente Servizio pubblico socio-sanitario; – ne discende che il giudizio di non ammissione, deve essere annullato”.
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