In questi giorni molti studenti si interrogano circa la possibilità di avere debiti formativi a fine anno da recuperare.
Chiariamo immediatamente che, l’esito negativo per un alunno può derivare non solo nell’immediatezza dello scrutinio finale del Consiglio di Classe ove si decide per la non ammissione alla classe successiva, ma anche a seguito di DEBITI FORMATIVI non recuperati.
E su questo occorre fare delle precisazioni.
Anche il riconoscimento di un debito scolastico può essere oggetto di contestazione, ovviamente sulla base di compiute argomentazioni, così come la bocciatura che giunge a seguito del mancato recupero del debito medesimo. In tale evenienza sarà importante valutare attentamente in che modo l’Istituto Scolastico ha adempiuto all’obbligo di permettere il recupero della materia mediante la predisposizione di appositi Corsi, alla luce della disciplina normativa, pena la contestazione della violazione di legge, primo motivo di ricorso. Ed ancora, in che modo si è giunti al riconoscimento del debito?
Sul ruolo dei Tar, in relazione al riconoscimento di debiti da parte della Scuola o in relazione alle bocciature, occorre fare ulteriori precisazioni.
Il Tar non promuove. E’ bene ricordarlo. Trattasi infatti di un Organo giurisdizionale che, per il principio della separazione dei Poteri dello Stato, non potrebbe mai farlo se non volesse esercitare poteri spettanti ad altri Organi dello Stato, come la Pubblica Amministrazione.
Il Tar si limita a valutare i motivi di ricorsi predisposi dagli Avvocati difensori delle parti, ricorrente e resistente, e a pronunciarsi sulle domande presentate dai medesimi, compresa la domanda di risarcimento dei danni discendenti dall’illegittimo esercizio della funzione amministrativa.
Ed invero, in caso di bocciatura, qualora il ricorso dovesse essere accolto, il Tar ordina alla Scuola di “tornare sui propri passi” esercitando nuovamente i suoi poteri, tra cui quello di procedere ad una nuova valutazione dell’allievo. Non si attende la pronuncia della sentenza vera e propria bensì l’ordine del Tribunale avviene già mediante la pronuncia di un’Ordinanza emessa a seguito del giudizio cautelare chiesto in via d’urgenza dal difensore del ricorrente. Normalmente entro 30 giorni circa dal deposito del ricorso, quindi in tempi brevissimi.
Quindi, ogni decisione finale, proviene sempre dalla Scuola, anche se il percorso iniziale circa la nuova determinazione sarà stato tracciato dal Tribunale per mezzo della pronunciata Ordinanza e successivamente dalla sentenza con cui si definisce il giudizio.
Proprio per la divisione dei poteri di cui si è poc’anzi accennato, ai Tar non è data la possibilità di sostituirsi al giudizio dei docenti, bensì di SINDACARE attraverso alcuni parametri l’uso della DISCREZIONALITA’ TECNICA, impiegata dai docenti nell’effettuare le valutazioni scolastiche.
Pe evitare di incorrere nel rigetto del ricorso, occorre che i motivi siano ben articolati al fine di evitare di chiedere al Giudice Amministrativo, di sostituirsi alla Scuola esprimendo valutazioni che non gli sono consentite.
Certamente, una volta che si riesce a portare all’attenzione del Tribunale adeguati motivi di ricorso, ben strutturati, con il rispetto dei limiti della discrezionalità tecnica ( su cui torneremo in altra sede mediante un approfondimento specifico) la strada potremmo definirla in discesa.
Lo scorso anno sono stati moltissimi i casi in cui i Tribunali Amministrativi Regionali hanno annullato i giudizi espressi dai Consigli di classe, così come anche narrato dagli organi di stampa.
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