Elementi chiave delle Ordinanze del 3 Marzo 2021, del Ministero dell’Istruzione, relative allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del Primo e del Secondo Ciclo, a.s. 2020 – 2021
Esame Primo Ciclo (O.M. n. 52)
► La prova
L’Esame prevede solamente una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato su una tematica che i Consigli di classe assegneranno a ciascun alunno, entro il 7 maggio.
La “tesina” dovrà essere consegnata alla commissione entro il 7 giugno. Come dovrà essere la “tesina”? Potrà essere scritta, oppure in forma multimediale, o ancora potrà essere una produzione artistica o tecnico – pratica e coinvolgere una o più discipline.
► Valutazione e requisiti di accesso
Per quanto riguarda la votazione finale, resta in decimi e si potrà ottenere la lode. L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso. Quanto al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale, saranno i collegi docenti a introdurre le eventuali “eccezioni”, tenuto conto delle specifiche situazioni anche dovute all’emergenza pandemica.
► Alunni con disabilità certificata
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
► Alunni DSA
Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP (Piano Didattico Personalizzato).
► Alunni BES
Per le situazioni di alunni con altri BES (Bisogni Educativi Speciali), che non siano DSA o con Disabilità, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di Esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
Esame Secondo Ciclo (O.M. n. 53)
► La prova
La sessione d’Esame avrà inizio il 16 giugno.
L’Esame prevede un colloquio orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà assegnato a ciascun alunno entro il 30 Aprile dai Consigli di classe, sulla base del percorso svolto.
La “tesina” riguarderà le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.
L’elaborato dovrà essere consegnato all’insegnante di riferimento entro il 31 maggio e potrà avere la forma più varia.
Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale comprenderà l’analisi di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, un testo, un documento, un problema, un progetto predisposti dalla Commissione.
Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività culturali.
► Valutazione e requisiti di accesso
L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso, e saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali “eccezioni” al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale.
Il monte orario previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), non rappresenta un requisito di accesso.
Il credito scolastico avrà un peso fino ad un massimo di 60 punti, 40 per l’orale. La votazione finale resta in centesimi e si potrà ottenere la lode. La commissione sarà interna con il Presidente esterno.
► Alunni con disabilità certificata
Il consiglio di classe stabilisce per loro la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI. Il consiglio di classe, inoltre, anche sentita la famiglia, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
La prova d’esame, se equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma finale non viene fatto riferimento allo svolgimento della prova equipollente.
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.
Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
► Alunni DSA
Gli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del Secondo ciclo di istruzione sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
La sottocommissione d’Esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame.
Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma non viene fatto riferimento all’impiego degli strumenti compensativi.
I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del Secondo ciclo di istruzione.
► Alunni BES
Per le situazioni di studenti con altri Bisogni Educativi Speciali (BES), che non fanno parte delle categorie di cui alla legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del Secondo ciclo di istruzione.
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